Art. 128 · Analisi dei rischi

Art. 128

Analisi dei rischi

In vigore dal 9 ott 2013
Analisi dei rischi L'ufficio doganale di cui all', paragrafo 3, assicura, entro un dato termine e principalmente a fini di sicurezza, che sia effettuata un'analisi dei rischi sulla base della dichiarazione sommaria di entrata di cui all', paragrafo 1, o delle indicazioni di cui all', paragrafo 8, e prende le misure necessarie in funzione dei risultati di tale analisi.
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