Art. 124
Estinzione
In vigore dal 9 ott 2013
Estinzione
1. Fatte salve le disposizioni vigenti relative alla mancata riscossione dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, l'obbligazione doganale all'importazione o all'esportazione si estingue:
a)
se non è più possibile notificare al debitore l'obbligazione doganale conformemente all';
b)
con il pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione;
c)
con lo sgravio dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione, fatto salvo il paragrafo 5;
d)
quando, per merci dichiarate per un regime doganale che comporta l'obbligo di pagare dazi all'importazione o all'esportazione, la dichiarazione in dogana viene invalidata;
e)
quando le merci soggette a dazi all'importazione o all'esportazione vengono confiscate o sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate;
f)
quando le merci soggette a dazi all'importazione o all'esportazione vengono distrutte sotto sorveglianza doganale o abbandonate allo Stato;
g)
quando la scomparsa delle merci o l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla normativa doganale è dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile delle merci per una causa inerente alla loro stessa natura, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o per ordine delle autorità doganali; ai fini della presente lettera, una merce è irrimediabilmente persa quando sia inutilizzabile da parte di qualsiasi persona.
h)
quando l'obbligazione doganale è sorta a norma dell' o dell' e sono soddisfatte le seguenti condizioni:
i)
l'inadempienza che ha dato luogo all'obbligazione doganale non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale in questione e non costituiva un tentativo di frode;
ii)
vengono successivamente espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione delle merci;
i)
quando merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all'importazione ridotto a causa del loro uso finale sono state esportate con l'autorizzazione delle autorità doganali;
j)
quando l'obbligazione è sorta a norma dell' e le formalità espletate per fruire del trattamento tariffario preferenziale di cui al medesimo articolo sono annullate;
k)
quando, fatto salvo il paragrafo 6, l'obbligazione doganale è sorta a norma dell' e sono fornite alle autorità doganali prove da esse ritenute sufficienti del fatto che le merci non sono state utilizzate né consumate e che sono uscite dal territorio doganale dell'Unione.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera e), l'obbligazione doganale non è tuttavia considerata estinta ai fini delle sanzioni applicabili alle infrazioni doganali, qualora la legislazione di uno Stato membro preveda che i dazi all'importazione o all'esportazione o l'esistenza di un'obbligazione doganale costituiscano la base per la determinazione delle sanzioni.
3. Quando, conformemente al paragrafo 1, lettera g), un'obbligazione doganale si estingue in relazione a merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all'importazione ridotto a causa del loro uso finale, i rottami e i residui risultanti dalla loro distruzione sono considerati merci non unionali.
4. Le disposizioni in vigore riguardanti i tassi forfettari di perdita irrimediabile di merci per cause inerenti alla loro stessa natura si applicano quando l'interessato non fornisca la prova che la perdita effettiva è stata superiore a quella calcolata applicando il tasso forfettario stabilito per la merce in oggetto.
5. Quando per l'importo di un dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a una medesima obbligazione doganale esistono più debitori e viene concesso uno sgravio, l'obbligazione doganale si estingue solo per la persona o le persone a cui è concesso lo sgravio.
6. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera k), l'obbligazione doganale non si estingue per l'autore o gli autori di un tentativo di frode.
7. Quando l'obbligazione doganale è sorta a norma dell', questa si estingue per la persona che non ha commesso alcun tentativo di frode e che ha contribuito alla lotta contro le frodi.
Storico versioni
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