Art. 123
Conferimento di competenze di esecuzione
In vigore dal 9 ott 2013
Conferimento di competenze di esecuzione
1. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per:
a)
il rimborso e lo sgravio di cui all';
b)
l'informazione alla Commissione conformemente all', paragrafo 4, e le informazioni che devono essere fornite.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 4.
2. La Commissione adotta la decisione di cui all', paragrafo 3, mediante atti di esecuzione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
Nei casi in cui il parere del comitato di cui all', paragrafo 1, debba essere ottenuto con procedura scritta, si applica l', paragrafo 6.
Storico versioni
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