Art. 12 · Comunicazione delle informazioni e protezione dei dati

Art. 12

Comunicazione delle informazioni e protezione dei dati

In vigore dal 9 ott 2013
Comunicazione delle informazioni e protezione dei dati 1.   Tutte le informazioni di natura riservata o fornite in via riservata ottenute dalle autorità doganali durante l'effettuazione dei loro compiti sono coperte dal segreto d'ufficio. Eccetto quanto stabilito nell', paragrafo 2, le autorità competenti non divulgano tali informazioni senza l'espressa autorizzazione della persona o dell'autorità che le ha fornite. Dette informazioni possono tuttavia essere divulgate senza autorizzazione se le autorità doganali vi sono tenute o autorizzate in virtù delle disposizioni vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati, o nel contesto di procedimenti giudiziari. 2.   Le informazioni riservate di cui al paragrafo 1 possono essere comunicate alle autorità doganali e ad altre autorità competenti di paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione ai fini della cooperazione doganale con tali paesi o territori nel quadro di un accordo internazionale o della normativa dell'Unione nel settore della politica commerciale comune. 3.   Qualsiasi divulgazione o comunicazione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 avviene garantendo un livello adeguato di protezione dei dati e nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati.
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