Art. 112
Altre agevolazioni di pagamento
In vigore dal 9 ott 2013
Altre agevolazioni di pagamento
1. Le autorità doganali possono concedere al debitore agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento purché sia costituita una garanzia.
2. La concessione di agevolazioni a norma del paragrafo 1 comporta l'applicazione di un interesse di credito sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione.
Per gli Stati membri che hanno adottato l'euro come valuta il tasso di interesse di credito è pari al tasso di interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, che la Banca centrale europea ha applicato alle sue operazioni di rifinanziamento principali il primo giorno del mese della scadenza, maggiorato di un punto percentuale.
Per uno Stato membro la cui moneta non é l'euro, il tasso di interesse di credito è pari al tasso applicato il primo giorno del mese in questione dalla banca centrale nazionale per le sue operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di un punto percentuale, oppure, per uno Stato membro per il quale il tasso della banca centrale nazionale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di un punto percentuale.
3. Le autorità doganali possono rinunciare a chiedere una garanzia o ad applicare un interesse di credito quando è stabilito, sulla base di una valutazione documentata della situazione del debitore, che ciò provocherebbe gravi difficoltà di carattere economico o sociale.
4. Le autorità doganali rinunciano ad applicare un interesse di credito se l'importo per ciascuna riscossione è inferiore a 10 EUR.
Storico versioni
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