Art. 110 · Dilazione di pagamento

Art. 110

Dilazione di pagamento

In vigore dal 9 ott 2013
Dilazione di pagamento Le autorità doganali concedono alla persona interessata, su sua richiesta e previa costituzione di una garanzia, una dilazione di pagamento dei dazi dovuti, secondo le seguenti modalità: a) singolarmente per ogni importo dei dazi all'importazione o all'esportazione contabilizzato a norma dell', paragrafo 1, primo comma, o dell', paragrafo 4; b) globalmente per tutti gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione contabilizzati a norma dell', paragrafo 1, primo comma, durante un periodo fissato dalle autorità doganali e che non può superare trentuno giorni; c) globalmente per tutti gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione contabilizzati insieme a norma dell', paragrafo 1, secondo comma.
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