Art. 103 · Prescrizione dell'obbligazione doganale

Art. 103

Prescrizione dell'obbligazione doganale

In vigore dal 9 ott 2013
Prescrizione dell'obbligazione doganale 1.   Nessuna obbligazione doganale può essere notificata al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale. 2.   Quando l'obbligazione doganale sorge in seguito a un atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente, il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 é esteso a minimo cinque anni e massimo dieci anni conformemente al diritto nazionale. 3.   I termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sospesi qualora: a) sia presentato un ricorso a norma dell'; tale sospensione si applica a decorrere dalla data in cui è presentato il ricorso e per la durata del relativo procedimento; o b) le autorità doganali comunichino al debitore, ai sensi dell', paragrafo 6, le motivazioni in base alle quali intendono notificare l'obbligazione doganale; tale sospensione si applica a decorrere dalla data di tale comunicazione fino allo scadere del periodo in cui il debitore ha la possibilità di esprimere il proprio punto di vista. 4.   Quando l'obbligazione doganale è ripristinata a norma dell', paragrafo 7, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono considerati sospesi a decorrere dalla data in cui è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio a norma dell', fino alla data in cui sia stata adottata una decisione in merito al rimborso o allo sgravio.
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