Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 9 ott 2013
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce il codice doganale dell'Unione ("il codice") che stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione o ne escono.
Fatte salve la normativa e le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione vigente in altri settori, il codice si applica in modo uniforme nell'intero territorio doganale dell'Unione.
2. Alcune disposizioni della normativa doganale possono applicarsi al di fuori del territorio doganale dell'Unione nel quadro di normative specifiche o di convenzioni internazionali.
3. Talune disposizioni della normativa doganale, incluse le semplificazioni ivi previste, si applicano agli scambi di merci unionali tra parti del territorio doganale dell'Unione cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE o della direttiva 2008/118/CE e parti di tale territorio cui tali disposizioni non si applicano, o agli scambi tra parti di tale territorio cui tali disposizioni non si applicano.
Storico versioni
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