Art. 5 · Programma di valutazione pluriennale

Art. 5

Programma di valutazione pluriennale

In vigore dal 7 ott 2013
Programma di valutazione pluriennale 1.   La Commissione, se del caso, previa consultazione di Frontex e Europol, stabilisce un programma di valutazione pluriennale che abbraccia un periodo di cinque anni, non oltre sei mesi prima dell’inizio del quinquennio successivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. La Commissione trasmette il programma di valutazione pluriennale al Parlamento europeo e al Consiglio. 2.   Ogni Stato membro è valutato nel corso di ogni quinquennio a cui corrisponde il programma di valutazione pluriennale. Nel programma di valutazione pluriennale figura l’elenco degli Stati membri che ogni anno devono essere valutati. L’ordine in cui gli Stati membri devono essere valutati tiene conto del tempo trascorso dall’ultima valutazione e dell’equilibrio fra le diverse parti dell’acquis di Schengen da valutare. 3.   Se necessario, il programma di valutazione pluriennale può essere adattato secondo la procedura di cui al paragrafo 1. 4.   Il programma di valutazione pluriennale può contenere un riferimento alle valutazioni tematiche di cui all’, paragrafo 1, lettera b). 5.   Il primo programma di valutazione pluriennale è stabilito entro il 27 maggio 2014. La data di inizio di tale programma è il 27 novembre 2014 e la data di conclusione è il 31 dicembre 2019.
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