Art. 4 · Valutazioni

Art. 4

Valutazioni

In vigore dal 7 ott 2013
Valutazioni 1.   Le valutazioni possono coprire tutti gli aspetti dell’acquis di Schengen, compresa l’effettiva ed efficace applicazione da parte degli Stati membri delle misure d’accompagnamento in materia di frontiere esterne, politica dei visti, sistema d’informazione Schengen, protezione dei dati, cooperazione di polizia, cooperazione giudiziaria in materia penale nonché l’assenza di controllo di frontiera alle frontiere interne. È opportuno che tutte le valutazioni tengano conto del funzionamento delle autorità che applicano le pertinenti parti dell’acquis di Schengen stabilite nel presente paragrafo. 2.   Le valutazioni possono essere effettuate tramite questionari e visite in loco che possono avvenire con o senza preavviso. Le visite in loco con preavviso sono precedute da un questionario. Le visite in loco e i questionari possono, se del caso, essere utilizzati separatamente o in combinazione nella valutazione degli Stati membri e/o dei settori specifici. 3.   Oltre ai questionari e alle visite in loco, lo Stato membro valutato può aggiungere presentazioni sul settore su cui verte la valutazione.
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