Art. 23 · Disposizioni transitorie e abrogazione

Art. 23

Disposizioni transitorie e abrogazione

In vigore dal 7 ott 2013
Disposizioni transitorie e abrogazione Fatti salvi il secondo e il terzo comma del presente paragrafo, la decisione del 16 settembre 1998 è abrogata con effetto a decorrere dal 26 novembre 2013. La parte I della decisione di cui al primo comma deve continuare ad applicarsi fino al 1o gennaio 2016, per quanto riguarda le procedure di valutazione di uno Stato membro che sono già cominciate il 26 novembre 2013. La parte II della decisione di cui al primo comma deve continuare ad applicarsi fino al 27 novembre 2014, per quanto riguarda le procedure di valutazione di uno Stato membro che sono già cominciate il 26 novembre 2013.
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