Art. 18 · Condizioni di partecipazione del Regno Unito e dell’Irlanda

Art. 18

Condizioni di partecipazione del Regno Unito e dell’Irlanda

In vigore dal 7 ott 2013
Condizioni di partecipazione del Regno Unito e dell’Irlanda 1.   Gli esperti del Regno Unito e dell’Irlanda partecipano solo alla valutazione della parte dell’acquis di Schengen cui detti Stati membri sono stati autorizzati a partecipare. 2.   Le valutazioni di cui all’, paragrafo 1 coprono solo l’applicazione effettiva ed efficace da parte del Regno Unito e dell’Irlanda della parte dell’acquis di Schengen cui detti Stati membri sono stati autorizzati a partecipare. 3.   Il Regno Unito e l’Irlanda partecipano all’adozione delle raccomandazioni da parte del Consiglio, come previsto all’, paragrafo 3, solo per quanto riguarda la parte dell’acquis di Schengen cui detti Stati membri sono stati autorizzati a partecipare.
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