Art. 17
Informazioni sensibili
In vigore dal 7 ott 2013
Informazioni sensibili
I membri dell’equipe in loco e dell’equipe del questionario considerano riservata ogni informazione acquisita nello svolgimento dei propri compiti. Le relazioni di valutazione redatte dopo le visite in loco sono classificate EU RESTRICTED/RESTREINT UE conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza. La classificazione non preclude la trasmissione delle informazioni al Parlamento europeo. La trasmissione e il trattamento delle informazioni e dei documenti al Parlamento europeo a norma del presente regolamento devono essere conformi alle norme concernenti la trasmissione e il trattamento delle informazioni classificate applicabili tra il Parlamento europeo e la Commissione. La Commissione, consultato lo Stato membro interessato, decide quali parti della relazione di valutazione possono essere rese pubbliche.
Storico versioni
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