Art. 16 · Follow-up e monitoraggio

Art. 16

Follow-up e monitoraggio

In vigore dal 7 ott 2013
Follow-up e monitoraggio 1.   Entro tre mesi dall’adozione delle raccomandazioni di cui all’, lo Stato membro valutato presenta alla Commissione e al Consiglio un piano d’azione volto a correggere ogni carenza riscontrata nella relazione di valutazione. Se le raccomandazioni concludono che lo Stato membro valutato sta gravemente trascurando i suoi obblighi, detto Stato membro presenta il piano d’azione entro un mese dall’adozione di tali raccomandazioni. La Commissione trasmette tale piano d’azione al Parlamento europeo. 2.   La Commissione, consultata l’equipe in loco o l’equipe del questionario, presenta al Consiglio una valutazione dell’adeguatezza del piano d’azione entro un mese dal ricevimento del piano d’azione presentato dallo Stato membro valutato. Gli altri Stati membri sono invitati a formulare osservazioni sul piano d’azione. 3.   Lo Stato membro valutato riferisce alla Commissione in merito all’attuazione del suo piano d’azione entro sei mesi dall’adozione delle raccomandazioni, e continua a farlo ogni tre mesi fino alla completa attuazione del piano. 4.   Nonostante il periodo di sei mesi previsto per riferire in merito all’attuazione del piano d’azione di cui al paragrafo 3, se le raccomandazioni concludono che lo Stato membro valutato sta gravemente trascurando i suoi obblighi, detto Stato membro riferisce in merito all’attuazione del proprio piano d’azione entro tre mesi dall’adozione delle raccomandazioni. 5.   A seconda della gravità delle carenze riscontrate e in funzione dei provvedimenti correttivi adottati la Commissione può programmare ulteriori visite in loco con preavviso per verificare l’attuazione del piano d’azione. La Commissione invita almeno quattro esperti che hanno partecipato alla visita in loco a partecipare alla nuova visita. La Commissione può invitare gli osservatori a partecipare alla nuova visita. La Commissione stabilisce il programma della nuova visita. Lo Stato membro valutato è informato del programma almeno un mese prima del previsto svolgimento della nuova visita. La Commissione può programmare anche nuove visite in loco senza preavviso. 6.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio periodicamente sull’attuazione dei piani d’azione o sulle misure migliorative di cui al presente articolo. 7.   Se una visita in loco rileva una grave carenza che si ritiene possa costituire una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio privo di controlli alle frontiere interne, la Commissione ne informa al più presto il Parlamento europeo e il Consiglio, di propria iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo o di uno Stato membro. 8.   Qualora lo Stato membro sia stato ritenuto conforme, ma le raccomandazioni contengano indicazioni per eventuali ulteriori miglioramenti ai sensi dell’, paragrafo 3, lettera b), lo Stato membro valutato presenta alla Commissione la propria valutazione su un’eventuale attuazione di tali indicazioni entro sei mesi dall’adozione delle raccomandazioni.
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