Art. 15 · Raccomandazioni

Art. 15

Raccomandazioni

In vigore dal 7 ott 2013
Raccomandazioni 1.   Nel redigere la relazione di valutazione e alla luce dei risultati e delle valutazioni di detta relazione, gli esperti degli Stati membri e i rappresentanti della Commissione elaborano raccomandazioni sui provvedimenti correttivi tesi a colmare qualsiasi carenza riscontrata durante la valutazione e danno indicazioni sulle priorità per metterli in atto, fornendo altresì, ove opportuno, esempi di buone pratiche. 2.   La Commissione presenta al Consiglio una proposta relativa all’adozione delle raccomandazioni di cui al paragrafo 1. 3.   Il Consiglio adotta le raccomandazioni di cui al paragrafo 1 e le trasmette al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.
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