Art. 13 · Svolgimento delle visite in loco

Art. 13

Svolgimento delle visite in loco

In vigore dal 7 ott 2013
Svolgimento delle visite in loco 1.   Le equipe in loco intraprendono tutti i preparativi necessari per garantire l’efficacia, l’accuratezza e la coerenza delle visite in loco. 2.   Il programma particolareggiato delle visite in loco con preavviso è stabilito dalla Commissione in stretta cooperazione con gli esperti che dirigono le visite e lo Stato membro interessato. Gli Stati membri sono informati su tale programma. Il programma particolareggiato delle visite in loco senza preavviso è stabilito dalla Commissione. Lo Stato membro interessato è consultato e informato del calendario e del programma particolareggiato: a) almeno sei settimane prima della data stabilita, nel caso delle visite in loco con preavviso; b) almeno 24 ore prima della data stabilita, nel caso delle visite in loco senza preavviso. Le visite in loco senza preavviso alle frontiere interne hanno luogo senza notifica preliminare allo Stato membro o agli Stati membri interessati. Gli orientamenti generali relativi alle modalità pratiche di tali visite sono elaborati dalla Commissione in stretta cooperazione con gli Stati membri. 3.   Tutti i membri delle equipe in loco sono muniti di un documento di identificazione che li autorizza a svolgere tali visite ai sensi del presente regolamento. 4.   Lo Stato membro da valutare provvede affinché l’equipe in loco possa svolgere il suo mandato di verifica delle attività rientranti nei settori da valutare. In particolare provvede affinché l’equipe in loco possa rivolgersi direttamente alle persone competenti e abbia accesso a tutte le aree, a tutti i locali e a tutti i documenti necessari per la valutazione. 5.   Lo Stato membro da valutare, con ogni mezzo nei limiti dei poteri conferitigli, assiste l’equipe in loco nello svolgimento dei suoi compiti. 6.   Nel caso delle visite in loco con preavviso, la Commissione comunica in anticipo allo Stato membro da valutare i nomi degli esperti che compongono l’equipe in loco. Tale Stato membro nomina un referente per gli aspetti pratici della visita in loco. 7.   Spetta alla Commissione e agli Stati membri provvedere all’organizzazione pratica del viaggio dei loro esperti che partecipano a un’equipe in loco da e verso lo o gli Stati membri da valutare. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e alloggio sostenute dagli esperti che partecipano alle visite in loco. Spetta allo o agli Stati membri da valutare provvedere all’organizzazione pratica dell’alloggio e prevedere il necessario trasporto sul posto. Per le visite in loco senza preavviso la Commissione facilita l’organizzazione pratica dell’alloggio degli esperti.
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