Art. 10 · Equipe responsabili delle visite in loco

Art. 10

Equipe responsabili delle visite in loco

In vigore dal 7 ott 2013
Equipe responsabili delle visite in loco 1.   Un’equipe responsabile delle visite in loco («equipe in loco») è composta da esperti designati dagli Stati membri e da rappresentanti della Commissione. 2.   La Commissione invita gli Stati membri a designare gli esperti disponibili a partecipare alle rispettive visite in loco, indicando il loro settore di competenza. In caso di visite in loco con preavviso, la Commissione invita gli Stati membri a designare gli esperti al più tardi tre mesi prima della data prevista per l’inizio della visita in loco. Gli Stati membri designano gli esperti entro due settimane dal ricevimento di tale invito. In caso di visite in loco senza preavviso, la Commissione invita gli Stati membri a designare gli esperti al più tardi due settimane prima della data prevista per l’inizio della visita in loco. Gli Stati membri designano gli esperti entro 72 ore dal ricevimento di tale invito. 3.   Il numero massimo di rappresentanti della Commissione partecipanti alle visite di valutazione in loco è di due. Il numero massimo di esperti degli Stati membri partecipanti alle visite di valutazione in loco è di otto per una visita in loco con preavviso e di sei per una visita in loco senza preavviso. Se gli esperti designati dagli Stati membri superano il numero massimo pertinente di cui al primo comma, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri interessati, nomina i membri dell’equipe in base a un equilibrio geografico e alle competenze degli esperti. 4.   Gli esperti degli Stati membri non possono partecipare a una missione di valutazione che comprende una visita in loco nello Stato membro in cui lavorano. 5.   La Commissione può invitare Frontex, Europol o altri organismi, uffici o agenzie dell’Unione coinvolti nell’attuazione dell’acquis di Schengen a designare un rappresentante che partecipi, in qualità di osservatore, a una visita in loco relativa a un settore rientrante nel loro mandato. 6.   La direzione di una visita in loco è garantita da un rappresentante della Commissione e da un esperto di uno Stato membro, designati congiuntamente dai membri dell’equipe in loco quanto prima dopo la costituzione dell’equipe. Gli esperti che dirigono le visite sono nominati a tempo debito prima di stabilire il programma particolareggiato di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1053:oj#art-10