Art. 6
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
In vigore dal 1 ott 2013
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
Quando effettuano le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato per la conformità ai requisiti di cui al presente regolamento, le autorità degli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all’allegato VIII.
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