Art. 4 · Responsabilità dei distributori

Art. 4

Responsabilità dei distributori

In vigore dal 1 ott 2013
Responsabilità dei distributori I distributori provvedono affinché: 1. per quanto riguarda i forni per uso domestico: a) ciascun forno esposto nel punto vendita rechi l’etichetta per ciascun compartimento messa a disposizione dai fornitori ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), punto i), presentata sulla parte anteriore o superiore dell’apparecchio, o in prossimità dello stesso, in modo che risulti chiaramente visibile e identificabile come l’etichetta relativa a tale modello, senza che sia necessario leggere il nome della marca o il numero del modello sull’etichetta; b) i forni offerti in vendita o a noleggio in situazioni in cui non è previsto che l’utilizzatore finale veda l’apparecchio esposto, ai sensi dell’ della direttiva 2010/30/UE, siano commercializzati corredati delle informazioni messe a disposizione dai fornitori ai sensi dell’allegato VI, parte A, del presente regolamento, tranne quando l’offerta è effettuata tramite Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni di cui all’allegato VII; c) qualsiasi pubblicità per qualsiasi forma o mezzo di vendita a distanza e commercializzazione relativa a un modello specifico di forno, se fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo, contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica; d) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello specifico di forno che ne descriva i parametri tecnici specifici, includa la classe di efficienza energetica; 2. per quanto riguarda le cappe da cucina per uso domestico: a) ciascuna cappa da cucina per uso domestico esposta nel punto vendita sia provvista dell’etichetta messa a disposizione dai fornitori ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), punto i), presentata sulla parte anteriore o superiore dell’apparecchio, o in prossimità dello stesso, in modo che risulti chiaramente visibile e identificabile come l’etichetta relativa a tale modello, senza che sia necessario leggere il nome della marca o il numero del modello sull’etichetta; b) le cappe da cucina per uso domestico offerte in vendita o a noleggio in situazioni in cui non è previsto che l’utilizzatore finale veda l’apparecchio esposto, ai sensi dell’ della direttiva 2010/30/UE, siano commercializzate corredate delle informazioni messe a disposizione dai fornitori ai sensi dell’allegato VI, parte B, del presente regolamento, tranne quando l’offerta è effettuata tramite Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni di cui all’allegato VII; c) qualsiasi pubblicità per qualsiasi forma o mezzo di vendita a distanza e commercializzazione relativa a un modello specifico di cappa da cucina per uso domestico, se fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo, contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica; d) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello specifico di cappa da cucina per uso domestico che ne descriva i parametri tecnici specifici, inclusa la classe di efficienza energetica.
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