Art. 99
Approvazione dei conti definitivi
In vigore dal 30 set 2013
Approvazione dei conti definitivi
1. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 148, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Corte dei conti formula, entro il 1o giugno che segue l’esercizio chiuso, le sue osservazioni sui conti provvisori dell’organismo dell’Unione.
2. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell’organismo dell’Unione, il contabile redige i conti definitivi dell’organismo dell’Unione conformemente all’. Il direttore li trasmette al consiglio di amministrazione, che formula un parere su tali conti.
3. Il contabile trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al contabile della Commissione, alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1o luglio che segue l’esercizio chiuso.
Il contabile dell’organismo dell’Unione comunica inoltre al contabile della Commissione, entro il 1o luglio, la documentazione contabile in un formato standard stabilito dal contabile della Commissione ai fini del consolidamento.
4. Il contabile dell’organismo dell’Unione trasmette altresì alla Corte dei conti, e in copia al contabile della Commissione, contemporaneamente a tali conti definitivi, una dichiarazione a essi relativa.
I conti definitivi sono corredati di una nota redatta dal contabile nella quale quest’ultimo dichiara che i conti definitivi sono stati elaborati nel rispetto del presente titolo e dei principi, delle norme e dei metodi contabili applicabili.
I conti definitivi dell’organismo dell’Unione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro il 15 novembre che segue l’esercizio chiuso.
5. Il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate nel quadro della sua relazione annuale entro il 30 settembre che segue l’esercizio chiuso. L’organismo dell’Unione comunica le sue risposte contemporaneamente alla Commissione.
Storico versioni
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