Art. 98 · Conti provvisori

Art. 98

Conti provvisori

In vigore dal 30 set 2013
Conti provvisori 1.   Il contabile dell’organismo dell’Unione comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1o marzo che segue l’esercizio chiuso. 2.   Il contabile dell’organismo dell’Unione comunica inoltre al contabile della Commissione, entro il 1o marzo che segue l’esercizio chiuso, la documentazione contabile in un formato standard stabilito dal contabile della Commissione ai fini del consolidamento.
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