Art. 82 · Designazione, poteri e funzioni del revisore interno

Art. 82

Designazione, poteri e funzioni del revisore interno

In vigore dal 30 set 2013
Designazione, poteri e funzioni del revisore interno 1.   L’organismo dell’Unione dispone di una funzione di revisione contabile interna, che viene esercitata nel rispetto delle pertinenti norme internazionali. 2.   La funzione di revisione contabile interna è esercitata dal revisore interno della Commissione. Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile dell’organismo dell’Unione o della Commissione. 3.   Il revisore interno consiglia l’organismo dell’Unione riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria. Il revisore interno è incaricato in particolare di quanto segue: a) verificare l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché delle prestazioni dei servizi nella realizzazione dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi ad essi associati; b) valutare l’efficienza e l’efficacia dei sistemi di controllo e di revisione contabile interni relativi a ciascuna operazione di esecuzione del bilancio dell’organismo dell’Unione. 4.   Il revisore interno esercita le proprie funzioni in relazione all’insieme delle attività e dei servizi dell’organismo dell’Unione. Il revisore interno può accedere integralmente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per l’esercizio delle sue funzioni. 5.   Il revisore interno prende conoscenza della relazione annuale di attività consolidata dell’ordinatore e degli altri elementi d’informazione individuati. 6.   Il revisore interno presenta al consiglio di amministrazione e al direttore una relazione con le sue constatazioni e raccomandazioni. Inoltre, il revisore interno riferisce nei seguenti casi: — se non è stato dato seguito a rischi gravi e raccomandazioni essenziali, — se vi sono ritardi significativi nell’attuazione delle raccomandazioni formulate in anni precedenti. Il consiglio di amministrazione o, se l’atto costitutivo lo consente, il comitato esecutivo e il direttore adottano le misure necessarie per assicurare un controllo periodico dell’attuazione delle raccomandazioni scaturite dalla revisione contabile. Il consiglio di amministrazione o, se l’atto costitutivo lo consente, il comitato esecutivo esaminano le informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), e verificano se le raccomandazioni sono state attuate pienamente e tempestivamente. 7.   L’organismo dell’Unione comunica i dati di contatto del revisore interno a qualunque persona fisica o giuridica associata alle operazioni di spesa affinché possa contattare in forma riservata il revisore interno. 8.   Le relazioni e le constatazioni del revisore interno sono accessibili al pubblico solo dopo la convalida da parte del revisore interno delle misure adottate per la loro attuazione.
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