Art. 81 · Indicazione dei mezzi di ricorso

Art. 81

Indicazione dei mezzi di ricorso

In vigore dal 30 set 2013
Indicazione dei mezzi di ricorso Qualora un atto procedurale di un ordinatore leda i diritti di un richiedente o offerente, beneficiario o contraente, l’atto stesso riporta l’indicazione dei mezzi amministrativi e/o di ricorso giudiziario per l’impugnazione. Sono indicati, in particolare, la natura del ricorso, l’istanza o le istanze che possono essere adite nonché i termini per l’esercizio del ricorso.
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