Art. 74 · Ordinazione delle spese

Art. 74

Ordinazione delle spese

In vigore dal 30 set 2013
Ordinazione delle spese 1.   L’ordinazione delle spese è l’atto con il quale l’ordinatore, previa verifica della disponibilità degli stanziamenti, dà al contabile, mediante l’emissione di un ordine di pagamento, l’istruzione di pagare l’importo della spesa di cui ha effettuato la liquidazione. Nei casi in cui vengono effettuati pagamenti periodici riguardo a servizi prestati, compresi i servizi di locazione, o beni forniti, e fatta salva l’analisi dei rischi da parte dell’ordinatore, quest’ultimo può ordinare l’applicazione di un sistema di addebito diretto. 2.   L’ordine di pagamento è datato e firmato dall’ordinatore, quindi trasmesso al contabile. I documenti giustificativi sono conservati dall’ordinatore in conformità dell’, paragrafo 5. 3.   Se necessario, l’ordine di pagamento trasmesso al contabile è accompagnato da un attestato che certifica l’iscrizione dei beni negli inventari di cui all’, paragrafo 1.
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