Art. 7 · Sovvenzioni ad hoc

Art. 7

Sovvenzioni ad hoc

In vigore dal 30 set 2013
Sovvenzioni ad hoc 1.   Gli organismi dell’Unione possono ricevere sovvenzioni ad hoc dal bilancio soltanto se ciò è autorizzato dall’atto costitutivo ed esplicitamente previsto dall’atto di base. 2.   Se l’organismo dell’Unione è stato autorizzato a ricevere sovvenzioni ad hoc, i compiti finanziati da tali sovvenzioni sono inclusi nel programma di lavoro annuale di cui all’, paragrafo 3.
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