Art. 68 · Decisioni di finanziamento

Art. 68

Decisioni di finanziamento

In vigore dal 30 set 2013
Decisioni di finanziamento 1.   Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una liquidazione, dell’emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento. 2.   Ogni impegno di spesa è preceduto da una decisione di finanziamento. 3.   Il programma di lavoro annuale dell’organismo dell’Unione vale quale decisione di finanziamento per le attività di cui si occupa, a condizione che gli elementi indicati all’, paragrafo 3, siano chiaramente individuati. 4.   Gli stanziamenti amministrativi possono essere eseguiti senza che siano preceduti da una decisione di finanziamento.
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