Art. 66
Prescrizione
In vigore dal 30 set 2013
Prescrizione
I crediti dell’organismo dell’Unione nei confronti di terzi ed i crediti di terzi nei confronti dell’organismo dell’Unione sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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