Art. 64 · Concessione di dilazioni di pagamento

Art. 64

Concessione di dilazioni di pagamento

In vigore dal 30 set 2013
Concessione di dilazioni di pagamento 1.   Il contabile, in collegamento con l’ordinatore, può accordare dilazioni dei termini di pagamento solamente dietro domanda scritta e motivata del debitore, alla duplice condizione seguente: a) che il debitore si impegni a pagare gli interessi al tasso previsto all’ del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 per tutto il periodo della dilazione accordatagli a decorrere dalla scadenza di cui all’, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012; b) che costituisca, per tutelare i diritti dell’organismo dell’Unione, una garanzia finanziaria, accettata dal contabile dell’organismo dell’Unione, che copra il debito sia in capitale che in interessi. La garanzia di cui al primo comma, lettera b), può essere sostituita da una fideiussione in solido di un terzo approvata dal contabile dell’organismo dell’Unione. 2.   In circostanze eccezionali, previa domanda del debitore il contabile può rinunciare a richiedere la garanzia di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), allorché valuti che il debitore vuole e può effettuare il pagamento entro il periodo della dilazione ma non è in grado di costituire siffatta garanzia e si trova in una situazione difficile.
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