Art. 60 · Accertamento dei crediti

Art. 60

Accertamento dei crediti

In vigore dal 30 set 2013
Accertamento dei crediti 1.   L’accertamento di un credito è l’atto con cui l’ordinatore: a) verifica l’esistenza dei debiti; b) determina o verifica l’esistenza e l’importo del debito; c) verifica l’esigibilità del debito. 2.   Ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile è oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione destinato al contabile, seguito da una nota di addebito indirizzata al debitore; entrambi i documenti sono emessi dall’ordinatore. 3.   Gli importi indebitamente pagati sono recuperati. 4.   Qualsiasi credito non rimborsato alla data di scadenza fissata nella nota di addebito produce interessi conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. 5.   In casi debitamente giustificati, alcune entrate correnti possono essere oggetto di accertamenti provvisori. Un accertamento provvisorio copre più recuperi singoli che non devono essere pertanto oggetto di un accertamento individuale. Prima della chiusura dell’esercizio, l’ordinatore è tenuto a effettuare le modifiche degli accertamenti provvisori affinché questi corrispondano ai crediti realmente accertati.
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