Art. 47 · Relazione annuale di attività consolidata

Art. 47

Relazione annuale di attività consolidata

In vigore dal 30 set 2013
Relazione annuale di attività consolidata 1.   L’ordinatore rende conto al consiglio di amministrazione dell’esercizio delle sue funzioni mediante una relazione annuale di attività consolidata contenente: a) informazioni riguardanti: — l’attuazione del programma di lavoro annuale dell’organismo, le risorse di bilancio e le risorse umane di cui all’, — i sistemi di gestione e controllo interno, compreso un riepilogo del numero e del tipo dei controlli interni effettuati dal revisore interno, le capacità di revisione contabile interna, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste ultime e a quelle degli anni precedenti, di cui agli , — le eventuali osservazioni della Corte dei conti e il seguito dato a tali osservazioni, — i conti e la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio, fatti salvi gli ; b) una dichiarazione dell’ordinatore che indica che, se non diversamente specificato nelle riserve collegate a determinati settori di entrate e spese, ha la ragionevole certezza che: — le informazioni figuranti nella relazione forniscono un’immagine fedele, — le risorse destinate alle attività descritte nella relazione sono state utilizzate per la finalità prevista e conformemente al principio della sana gestione finanziaria, — le procedure di controllo predisposte danno le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La relazione annuale di attività consolidata illustra i risultati delle sue operazioni a fronte degli obiettivi che gli sono stati assegnati, i rischi associati alle operazioni, l’impiego delle risorse messe a sua disposizione e l’efficienza ed efficacia dei sistemi di controllo interno, compresa una valutazione globale dei costi e benefici dei controlli. La relazione annuale di attività consolidata è presentata per valutazione al consiglio di amministrazione. 2.   Entro il 1o luglio di ogni anno il consiglio di amministrazione trasmette alla Corte dei conti, alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione annuale di attività consolidata, accompagnata dalla sua valutazione. 3.   Ulteriori obblighi di informazione possono essere stabiliti dall’atto costitutivo in casi debitamente giustificati, in particolare se lo esige la natura del settore in cui opera l’organismo.
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