Art. 46 · Controlli ex post

Art. 46

Controlli ex post

In vigore dal 30 set 2013
Controlli ex post 1.   L’ordinatore può predisporre controlli ex post per verificare operazioni già autorizzate in esito a controlli ex ante. Tali controlli possono essere organizzati come controlli a campione in funzione del rischio. 2.   I controlli ex post possono essere svolti su base documentale o, se necessario, sul posto. I controlli ex post verificano la corretta esecuzione delle operazioni finanziate dal bilancio dell’organismo dell’Unione e in particolare il rispetto dei criteri di cui all’, paragrafo 4. I risultati dei controlli ex post sono esaminati dall’ordinatore almeno una volta l’anno onde individuare eventuali problemi sistemici. L’ordinatore adotta le misure necessarie per affrontare tali problemi. L’analisi del rischi di cui al paragrafo 1 è rivista alla luce dei risultati dei controlli e di altre informazioni pertinenti. In caso di programmi pluriennali, l’ordinatore definisce una strategia di controllo pluriennale, precisando la natura e la portata dei controlli per tale periodo e la maniera in cui i risultati devono essere misurati anno per anno ai fini del processo annuale di garanzia dell’affidabilità. 3.   I controlli ex ante sono svolti da funzionari diversi da quelli responsabili dei controlli ex post. I funzionari responsabili dei controlli ex post non sono subordinati ai funzionari responsabili dei controlli ex ante. Qualora l’ordinatore esegua audit finanziari di beneficiari quali controlli ex post, le relative norme in materia di audit sono chiare, coerenti e trasparenti, e rispettano sia i diritti dell’organismo dell’Unione che quelli dei servizi sottoposti ad audit. 4.   I funzionari incaricati del controllo della gestione delle operazioni finanziarie di cui al paragrafo 3 dispongono delle necessarie competenze professionali. Essi rispettano uno specifico codice deontologico adottato dall’organismo dell’Unione e basato sulle norme fissate dalla Commissione per i propri servizi.
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