Art. 41
Conflitto d’interessi
In vigore dal 30 set 2013
Conflitto d’interessi
1. Gli agenti finanziari ai sensi del capo 2 del presente titolo e le altre persone partecipanti all’esecuzione del bilancio e alla gestione, compresi i relativi atti preparatori, alla revisione contabile o al controllo non adottano azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell’organismo dell’Unione.
Laddove esista un rischio di questo tipo, la persona in questione si astiene da tali azioni e ne informa l’autorità competente, che conferma per iscritto l’esistenza di un conflitto d’interessi. Qualora si accerti l’esistenza di un conflitto d’interessi, la persona in questione cessa ogni sua attività nella materia. L’autorità competente intraprende qualsiasi altra azione appropriata.
2. Ai fini del paragrafo 1, esiste un conflitto d’interessi quando l’esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un’altra persona di cui al paragrafo 1 è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d’interessi con il destinatario.
3. L’autorità competente di cui al paragrafo 1 è il superiore gerarchico del membro del personale. Se quest’ultimo è il direttore, l’autorità competente è il consiglio di amministrazione o, se l’atto costitutivo lo consente, il comitato esecutivo.
4. L’organismo dell’Unione adotta regole in materia di prevenzione e gestione del conflitto d’interessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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