Art. 40 · Delega dei poteri d’esecuzione del bilancio

Art. 40

Delega dei poteri d’esecuzione del bilancio

In vigore dal 30 set 2013
Delega dei poteri d’esecuzione del bilancio 1.   Il direttore può delegare i poteri d’esecuzione del bilancio al personale dell’organismo dell’Unione soggetto allo statuto, alle condizioni stabilite nella regolamentazione finanziaria dell’organismo dell’Unione adottata dal consiglio di amministrazione. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti. 2.   Il delegatario può sottodelegare i poteri ricevuti alle condizioni precisate nelle modalità di esecuzione del presente regolamento di cui all’. Ogni atto di sottodelega richiede l’accordo esplicito del direttore.
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