Art. 39 · Esecuzione del bilancio in conformità del principio della sana gestione finanziaria

Art. 39

Esecuzione del bilancio in conformità del principio della sana gestione finanziaria

In vigore dal 30 set 2013
Esecuzione del bilancio in conformità del principio della sana gestione finanziaria 1.   Le funzioni di ordinatore sono esercitate dal direttore, che esegue il bilancio in entrate e in spese conformemente al regolamento finanziario dell’organismo dell’Unione e al principio della sana gestione finanziaria, sotto la sua responsabilità ed entro i limiti degli stanziamenti autorizzati. 2.   A prescindere dalle responsabilità dell’ordinatore in merito alla prevenzione e individuazione delle frodi e irregolarità, l’organismo dell’Unione partecipa alle attività di prevenzione delle frodi dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2013:1271:oj#art-39