Art. 34 · Bilanci rettificativi

Art. 34

Bilanci rettificativi

In vigore dal 30 set 2013
Bilanci rettificativi Qualsiasi modifica del bilancio dell’organismo dell’Unione, nonché della tabella dell’organico, è oggetto di un bilancio rettificativo adottato conformemente alla procedura utilizzata per il bilancio iniziale dell’organismo dell’Unione, secondo le disposizioni dell’atto costitutivo e dell’ del presente regolamento.
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