Art. 31 · Pubblicazione dei conti, dei bilanci e delle relazioni

Art. 31

Pubblicazione dei conti, dei bilanci e delle relazioni

In vigore dal 30 set 2013
Pubblicazione dei conti, dei bilanci e delle relazioni 1.   Il bilancio dell’organismo dell’Unione è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto conformemente al principio della trasparenza. 2.   Una sintesi del bilancio dell’organismo dell’Unione e degli eventuali bilanci rettificativi dell’organismo dell’Unione, definitivamente adottati, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro tre mesi dalla loro adozione. Questa sintesi presenta le cinque principali linee di bilancio delle entrate, le cinque principali linee di bilancio delle spese del bilancio amministrativo e operativo dell’organismo dell’Unione, la tabella dell’organico e una stima del numero di agenti contrattuali, espressa in equivalenti tempo pieno, per i quali sono iscritti a bilancio stanziamenti, nonché degli esperti nazionali distaccati. Essa presenta anche le cifre dell’esercizio precedente. 3.   Il bilancio dell’organismo dell’Unione, compresi la tabella dell’organico e i bilanci rettificativi dell’organismo dell’Unione, definitivamente adottati, e la stima del numero di agenti contrattuali, espressa in equivalenti tempo pieno, per i quali sono iscritti a bilancio stanziamenti, nonché degli esperti nazionali distaccati, sono trasmessi per informazione al Parlamento europeo e al Consiglio, alla Corte dei conti e alla Commissione, e pubblicati sul sito Internet dell’organismo dell’Unione entro quattro settimane dalla loro adozione. 4.   L’organismo dell’Unione pubblica sul proprio sito Internet, entro il 30 giugno dell’esercizio successivo, informazioni sui destinatari di fondi provenienti dal proprio bilancio, compresi gli esperti assunti conformemente all’, conformemente all’, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 (7) della Commissione e secondo una presentazione standardizzata. Le informazioni pubblicate devono essere facilmente accessibili, chiare ed esaurienti. Tali informazioni sono messe a disposizione nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la tutela dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001.
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