Art. 30 · Controllo interno dell’esecuzione del bilancio

Art. 30

Controllo interno dell’esecuzione del bilancio

In vigore dal 30 set 2013
Controllo interno dell’esecuzione del bilancio 1.   Il bilancio dell’organismo dell’Unione viene eseguito secondo il principio di un controllo interno efficace ed efficiente. 2.   Ai fini dell’esecuzione del bilancio dell’organismo dell’Unione, il controllo interno è definito come un processo applicabile a tutti i livelli di gestione e destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi: a) efficacia, efficienza ed economia delle operazioni; b) affidabilità delle relazioni; c) salvaguardia degli attivi e informazione; d) prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi e irregolarità e seguito dato a tali frodi e irregolarità; e) adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione. 3.   Un controllo interno efficace si basa sulle migliori pratiche internazionali e include, in particolare, quanto segue: a) separazione dei compiti; b) un’adeguata strategia di gestione e controllo dei rischi, compresi i controlli presso i beneficiari; c) prevenzione dei conflitti d’interesse; d) adeguate piste di controllo e integrità dei dati nei sistemi informatici; e) procedure per la vigilanza sul rendimento e su eventuali inadeguatezze e lacune individuate nei controlli interni; f) verifica periodica del valido funzionamento del sistema di controllo interno. 4.   Un controllo interno efficiente si basa sugli elementi seguenti: a) attuazione di un’adeguata strategia di gestione e controllo dei rischi, coordinata tra le persone addette alle varie fasi del controllo; b) accessibilità per tutte le persone addette alle varie fasi del controllo dei risultati dei controlli svolti; c) ricorso, se del caso, a pareri indipendenti sulla revisione contabile, a condizione che il lavoro sottostante sia adeguato e accettabile e che sia stato svolto conformemente alle norme convenute; d) applicazione tempestiva di misure correttive, comprese, ove opportuno, sanzioni dissuasive; e) eliminazione di controlli multipli; f) miglioramento del rapporto costi/benefici dei controlli.
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