Art. 28 · Norme specifiche in materia di storni

Art. 28

Norme specifiche in materia di storni

In vigore dal 30 set 2013
Norme specifiche in materia di storni 1.   Possono essere dotate di stanziamenti mediante storno solo le linee del bilancio dell’organismo dell’Unione per le quali detto bilancio autorizza uno stanziamento o che recano la menzione «per memoria». 2.   Gli stanziamenti corrispondenti a entrate con destinazione specifica possono essere oggetto di storno solo a condizione che tali entrate conservino la loro destinazione.
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