Art. 13
Impegno di stanziamenti
In vigore dal 30 set 2013
Impegno di stanziamenti
Gli stanziamenti iscritti nel bilancio dell’organismo dell’Unione possono essere impegnati con decorrenza di effetti dal 1o gennaio, non appena il bilancio dell’organismo dell’Unione è stato definitivamente adottato.
Storico versioni
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