Art. 111
Verifiche sul posto della Commissione, della Corte dei conti e dell’OLAF
In vigore dal 30 set 2013
Verifiche sul posto della Commissione, della Corte dei conti e dell’OLAF
1. L’organismo dell’Unione concede al personale della Commissione e alle altre persone da essa autorizzate, nonché alla Corte dei conti, l’accesso ai propri siti e locali, nonché a tutti dati e a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per effettuare i controlli.
2. L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (10) al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a una sovvenzione attribuita o a un appalto aggiudicato a norma del presente regolamento.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli accordi con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, i contratti, le sovvenzioni e gli appalti dell’organismo dell’Unione contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti europea e l’OLAF a svolgere tali controlli e indagini in base alle rispettive competenze.
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