Art. 108 · Calendario della procedura di discarico

Art. 108

Calendario della procedura di discarico

In vigore dal 30 set 2013
Calendario della procedura di discarico 1.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto al direttore, entro il 15 maggio dell’anno N + 2, salvo diversamente previsto nell’atto costitutivo, dell’esecuzione del bilancio dell’esercizio N. Il direttore informa il consiglio d’amministrazione delle osservazioni del Parlamento europeo contenute nella risoluzione che accompagna la decisione di discarico. 2.   Se la data di cui al paragrafo 1 non può essere rispettata, il Parlamento europeo o il Consiglio informano il direttore dei motivi per cui la decisione ha dovuto essere differita. 3.   Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di discarico, il direttore, di concerto con il consiglio d’amministrazione, si adopera per prendere, al più presto, misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.
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