Art. 107
Revisione contabile esterna
In vigore dal 30 set 2013
Revisione contabile esterna
1. Un revisore contabile esterno indipendente verifica che i conti annuali dell’organismo dell’Unione presentino correttamente le entrate, le spese e la situazione finanziaria dell’organismo dell’Unione prima del consolidamento nei conti definitivi dell’organismo dell’Unione.
Salvo disposizione contraria nell’atto costitutivo, la Corte dei conti elabora una relazione annuale specifica relativa all’organismo dell’Unione conformemente alle prescrizioni dell’articolo 287, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Nel preparare la relazione di cui al secondo comma, la Corte esamina la revisione contabile svolta dal revisore esterno indipendente di cui al primo comma e le azioni adottate in risposta alle risultanze.
2. L’organismo dell’Unione trasmette alla Corte dei conti il proprio bilancio definitivamente adottato. Esso informa quest’ultima, al più presto, di tutte le sue decisioni e di tutti i provvedimenti adottati in esecuzione degli .
3. Il controllo effettuato dalla Corte dei conti è disciplinato dagli articoli da 158 a 163 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2013:1271:oj#art-107