Art. 106
Inventario delle immobilizzazioni
In vigore dal 30 set 2013
Inventario delle immobilizzazioni
1. L’organismo dell’Unione tiene, conformemente al modello stabilito dal contabile della Commissione, inventari in numero e in valore di tutte le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie che costituiscono il patrimonio dell’Unione.
L’organismo dell’Unione verifica la concordanza tra le scritture d’inventario e la situazione di fatto.
2. Le vendite di immobilizzazioni materiali dell’organismo dell’Unione sono oggetto di una pubblicità adeguata.
Storico versioni
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