Art. 106 · Inventario delle immobilizzazioni

Art. 106

Inventario delle immobilizzazioni

In vigore dal 30 set 2013
Inventario delle immobilizzazioni 1.   L’organismo dell’Unione tiene, conformemente al modello stabilito dal contabile della Commissione, inventari in numero e in valore di tutte le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie che costituiscono il patrimonio dell’Unione. L’organismo dell’Unione verifica la concordanza tra le scritture d’inventario e la situazione di fatto. 2.   Le vendite di immobilizzazioni materiali dell’organismo dell’Unione sono oggetto di una pubblicità adeguata.
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