Art. 9 · Principio dell’universalità

Art. 9

Principio dell’universalità

In vigore dal 30 set 2013
Principio dell’universalità 1.   Fatto salvo il paragrafo 2, l’insieme delle entrate copre l’insieme degli stanziamenti di pagamento. Tutte le entrate e le spese sono iscritte senza contrazione fra di esse, fatte salve eventuali disposizioni specifiche della regolamentazione finanziaria dell’organismo di PPP che prevedono che possano essere effettuate alcune detrazioni dalle richieste di pagamento, che in tale caso sono registrate come pagamenti dell’importo netto. 2.   Le entrate aventi una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati, sono destinate a finanziare spese determinate. 3.   Il direttore può accettare qualsiasi atto di liberalità a favore dell’organismo di PPP, in particolare fondazioni, sussidi, donazioni e legati. L’accettazione di liberalità che potrebbero comportare oneri è soggetta all’autorizzazione del consiglio di amministrazione, il quale si pronuncia entro due mesi a decorrere dalla data in cui la domanda gli è stata presentata. Se il consiglio di amministrazione non delibera entro tale termine, la liberalità si considera accettata. L’importo oltre il quale l’onere è considerato significativo è stabilito mediante decisione del consiglio di amministrazione.
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