Art. 5 · Principi dell’unità e della verità del bilancio

Art. 5

Principi dell’unità e della verità del bilancio

In vigore dal 30 set 2013
Principi dell’unità e della verità del bilancio 1.   La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo mediante imputazione a una linea del bilancio dell’organismo di PPP. 2.   Nessuna spesa può essere impegnata né autorizzata in eccedenza agli stanziamenti autorizzati dal bilancio dell’organismo di PPP. 3.   Uno stanziamento può essere iscritto nel bilancio dell’organismo di PPP solo se corrisponde a una spesa ritenuta necessaria. 4.   Gli interessi generati dai versamenti di prefinanziamenti effettuati a partire dal bilancio dell’organismo di PPP non sono dovuti a quest’ultimo.
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