Art. 48
Verifiche sul posto della Commissione, della Corte dei conti e dell’OLAF
In vigore dal 30 set 2013
Verifiche sul posto della Commissione, della Corte dei conti e dell’OLAF
1. Fatto salvo l’, paragrafo 1, l’organismo di PPP concede al personale della Commissione e alle altre persone da essa autorizzate, nonché alla Corte dei conti, l’accesso ai propri siti e locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per effettuare i controlli.
2. L’OLAF può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (7) al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a una sovvenzione attribuita o a un appalto finanziato dall’organismo di PPP.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, i contratti, gli accordi e le decisioni dell’organismo di PPP contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti europea e l’OLAF a svolgere tali controlli e indagini in base alle rispettive competenze.
Storico versioni
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