Art. 46
Revisione contabile esterna
In vigore dal 30 set 2013
Revisione contabile esterna
L’organismo di PPP è sottoposto a una revisione contabile esterna indipendente, svolta, conformemente alle pertinenti norme internazionalmente riconosciute, da un servizio di revisione contabile indipendente. Il parere del revisore contabile esterno accerta se i conti forniscono un quadro fedele, se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente e se le operazioni sottostanti sono legittime e regolari. Il parere indica altresì se nel quadro dell’esercizio di revisione contabile sono sorti dubbi sulle asserzioni contenute nella dichiarazione di gestione di cui all’. Il parere è sottoposto al consiglio di amministrazione e trasmesso alla Commissione unitamente ai conti definitivi dell’organismo di PPP entro e non oltre il 15 marzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2014:110:oj#art-46