Art. 36
Premi
In vigore dal 30 set 2013
Premi
1. Per quanto riguarda i premi, si applicano le disposizioni del titolo VII del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo.
2. I concorsi a premi con un valore unitario di 1 000 000 EUR o più possono essere pubblicati solo se sono previsti nel progetto di programma di lavoro di cui all’, paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2014:110:oj#art-36