Art. 33 · Appalti pubblici

Art. 33

Appalti pubblici

In vigore dal 30 set 2013
Appalti pubblici 1.   Per quanto riguarda l’aggiudicazione degli appalti pubblici, si applicano le disposizioni del titolo V del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, fatti salvi i paragrafi da 3 a 6 del presente articolo. 2.   L’organismo di PPP partecipa alla banca dati centrale sull’esclusione istituita e gestita dalla Commissione conformemente all’articolo 108 del regolamento finanziario generale. 3.   Per gli appalti il cui valore è compreso tra 60 000 EUR e le soglie di cui all’articolo 118 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è consentita la procedura stabilita dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 per gli appalti di valore modesto non superiore a 60 000 EUR. 4.   L’organismo di PPP può chiedere di essere associato, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, all’aggiudicazione di appalti della Commissione o di appalti interistituzionali, nonché all’aggiudicazione di appalti di altri organismi di PPP. 5.   L’organismo di PPP può stipulare con la Commissione, con gli uffici interistituzionali e con il Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea istituito dal regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio (5) e con altri organismi PPP contratti per la fornitura di beni, la prestazione di servizi o l’esecuzione di lavori da parte loro senza ricorrere a una procedura di appalto pubblico. L’organismo di PPP può stipulare un contratto senza ricorrere a una procedura di appalto pubblico con i suoi membri diversi dall’Unione per la fornitura di beni, la prestazione di servizi o l’esecuzione di lavori da parte loro, senza fare ricorso a terzi. La fornitura di beni, la prestazione di servizi o l’esecuzione di lavori di cui al primo e secondo comma non sono considerati come facenti parte del contributo dei membri al bilancio dell’organismo di PPP. 6.   L’organismo di PPP può ricorrere a procedure di aggiudicazione congiunte con le amministrazioni aggiudicatrici dello Stato membro ospitante per coprire le proprie necessità amministrative o con le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri, degli Stati dell’associazione europea di libero scambio o con paesi candidati dell’Unione che vi partecipano in qualità di membri. In questo caso si applica, mutatis mutandis, l’articolo 133 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. L’organismo di PPP può ricorrere a procedure di aggiudicazione congiunte con i propri membri privati o con le amministrazioni aggiudicatrici dei paesi che partecipano ai programmi dell’Unione che vi partecipano in qualità di membri. In questo caso si applica, mutatis mutandis, il primo paragrafo dell’articolo 133 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
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