Art. 24
Conflitto d’interessi
In vigore dal 30 set 2013
Conflitto d’interessi
1. Gli agenti finanziari ai sensi degli articoli da 16 a 25 e le altre persone partecipanti all’esecuzione del bilancio e alla gestione, compresi i relativi atti preparatori, alla revisione contabile o al controllo non adottano azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell’organismo di PPP.
Laddove esista un rischio di questo tipo, la persona in questione si astiene da tali azioni e ne informa il direttore, che conferma per iscritto l’esistenza di un conflitto d’interessi. La persona in questione informa inoltre il proprio superiore gerarchico. Se l’agente è il direttore, la persona deve informarne il consiglio di amministrazione.
Qualora si accerti l’esistenza di un conflitto d’interessi, la persona in questione cessa ogni sua attività nella materia. Il direttore o il Consiglio di amministrazione, nel caso del direttore, intraprendono qualsiasi altra azione appropriata.
2. Ai fini del paragrafo 1, esiste un conflitto d’interessi quando l’esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un’altra persona di cui al paragrafo 1 è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d’interessi con il destinatario.
Storico versioni
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